Rinnovabili, cambia la normativa per le aziende che accedono al ritiro dedicato

A fine dicembre è stata approvata una delibera che riduce i prezzi minimi garantiti per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili che accedono al ritiro dedicato.
La nuova normativa impatta sul funzionamento e sulla redditività economica degli investimenti delle aziende che hanno impianti a fonti rinnovabili, in particolare di tipo fotovoltaico.

Le novità sono:

  • l’inapplicabilità dei prezzi minimi garantiti in ritiro dedicato (RID) per gli impianti che beneficiano di incentivazioni sull’energia prodotta (in particolare per gli impianti in I, II, III e IV Conto  Energia);
  • le modifiche al meccanismo del ritiro dedicato in particolare ai prezzi minimi garantiti.

RITIRO DEDICATO E PREZZI MINIMI GARANTITI

Il ritiro dedicato è una modalità semplificata a disposizione dei produttori per la vendita dell’energia elettrica immessa in rete.
Il meccanismo consiste nella cessione dell’energia elettrica immessa in rete al Gestore dei Servizi Energetici, che provvede a remunerarla, corrispondendo al produttore un prezzo per ogni kWh ritirato.

I produttori di piccola taglia, con impianti di potenza nominale elettrica fino a 1 MW, possono ricevere dal GSE una remunerazione garantita (i cosiddetti “prezzi minimi garantiti”) per una parte dell’energia immessa in rete (fino al dicembre 2013, per i primi 2 milioni di kWh annui immessi in rete).
In ogni caso, non è pregiudicata la possibilità di ricevere una valorizzazione maggiore nel caso in cui la remunerazione a prezzi orari zonali dovesse risultare più vantaggiosa.

Il Decreto Legge Sviluppo del Governo, denominato “Destinazione Italia” ed entrato in vigore il 24 dicembre 2013, stabilisce che “a decorrere dal 1° gennaio 2014, i prezzi minimi garantiti sono pari, per ciascun impianto, al prezzo zonale orario nel caso in cui l’energia ritirata sia prodotta da impianti che accedono a incentivazioni a carico delle tariffe elettriche sull’energia prodotta”. Tale provvedimento, di fatto, esclude l’applicabilità del regime agevolato dei prezzi minimi garantiti a tutti gli impianti che beneficiano di incentivi sull’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici (ovvero che aderiscono al I, II, III o IV Conto Energia).

I CAMBIAMENTI PER LE IMPRESE

La delibera ha introdotto due variazioni rispetto al regime applicato nel 2013 per gli impianti fotovoltaici:

  • il meccanismo dei prezzi minimi garantiti si applica ai primi 1.500.000 kWh immessi in rete (al posto del valore precedente pari a 2.000.000 kWh);
  • invece dei 3 valori di prezzo applicati nel 2013 verrà utilizzato un unico valore di prezzo minimo garantito (38,5 €/MWh) che è più basso e, quindi, rende l’investimento meno conveniente.

La nuova normativa comporta, dunque, una riduzione della remunerazione derivante dal ritiro dedicato stimabile in circa 25-30.000 €/MWp.
Tale indicazione è valida per tutti gli impianti incentivati che potevano beneficiare dei prezzi minimi garantiti all’interno del meccanismo del ritiro dedicato.

Gli impianti incentivati con il V Conto Energia non accedono al ritiro dedicato perché beneficiano delle tariffe incentivanti direttamente applicate all’energia elettrica immessa in rete.

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