Incentivo all’assunzione di lavoratori licenziati: le informazioni utili per i beneficiari e le novità sul contributo per le aziende.
Le aziende che entro la scadenza del 12 aprile hanno inviato all’INPS domanda di incentivo all’assunzione di lavoratori licenziati – ai sensi del decreto n. 264 del 19 aprile 2013 del Ministero del Lavoro – hanno ora diritto ad un contributo fino a 190 euro al mese per ogni lavoratore assunto. L’erogazione del beneficio economico è subordinato alle condizioni di regolarità contributiva, obblighi di sicurezza sul lavoro, accordi e contratti (nazionali, regionali, territoriali o aziendali) e alla disciplina UE sugli aiuti de minimis. L’impresa non deve neppure trovarsi in difficoltà economica.
Il contributo spettante
La domanda online tramite modulo LICE è visionabile dal Cassetto previdenziale Aziende (o Aziende agricole) sul sito INPS, ma è l’istituto a dare avviso dell’accettazione delle istanze: le singole aziende riceveranno comunicazione con l’importo complessivo spettante.
- Assunzione a tempo determinato: 190 euro al mese per lavoratore.
- Assunzione a termine di durata inferiore a sei mesi: bonus ridotto in proporzione.
- Proroga e trasformazione a tempo indeterminato: bonus per un massimo di dodici mesi.
- Proroga e trasformazione di un rapporto instaurato prima del 2013 con lavoratori iscritti alla piccola mobilità: beneficio calcolato a decorrere dalla data della proroga e trasformazione.
Lavoratori con diritto al contributo
L’incentivo spetta ai datori di lavoro privati che nel 2013 hanno assunto lavoratori nei 12 mesi prima impiegati in imprese con meno di 15 dipendenti. Per avere diritto al beneficio, finalizzato a promuovere la ricollocazione di questi soggetti, le assunzioni devono riguardare:
- licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro;
- lavoratori che hanno accettato l’estinzione del rapporto di lavoro in sede di conciliazione successiva al preavviso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
- proroga e trasformazione in contratto a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro instaurato nel 2013 (anche iscritti alla piccola mobilità).
Casi particolari
In caso di trasformazione a scopo di somministrazione, il beneficio spetta per 12 mesi in favore dell’agenzia di lavoro, riducibile per evitare che il singolo utilizzatore ne fruisca per più tempo. Dopo l’instaurazione di un primo contratto a termine, il lavoratore non perde i requisiti per una seconda assunzione agevolata, purché alla data della nuova assunzione non siano ancora trascorsi 12 mesi dal licenziamento.
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