Avviso Pubblico rivolto ad imprese per la richiesta di contributi finalizzati all’assunzione di apprendisti di alta formazione
Incentivi a favore dei datori di lavoro di tutti i settori economico-produttivi per l’assunzione di giovani laureati, dottorandi e dottori di ricerca, under 30 con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.
Possono fare richiesta le società di persone, di capitali e le cooperative; gli imprenditori individuali, liberi professionisti e lavoratori autonomi; i consorzi di diritto privato, gli enti privati con e senza personalità giuridica; le imprese o enti privati costituiti all’estero non altrimenti classificabili che svolgono attività economica in Italia con almeno una sede operativa nel territorio nazionale.
L’incentivo è pari a 6.000 euro per ogni assunto a tempo pieno, 4.000 se a tempo parziale per almeno 24 ore settimanali. Sono inoltre previsti sgravi retributivi e contributivi:
- applicazione aliquota del 10% della retribuzione imponibile per le imprese con più di 10 dipendenti;
- sgravio contributivo al 100% nei primi 3 anni di contratto per imprese con meno di 10 dipendenti. Dal quarto si applica l’aliquota 10%.
La retribuzione dell’apprendista deve essere definita dal CCNL applicabile all’impresa e può essere:
- fino a 2 livelli inferiori a quella dei lavoratori addetti a mansioni che richiedono la qualifica alla quale è finalizzato il contratto;
- stabilita in misura percentuale rispetto a quella dei lavoratori addetti a mansioni che richiedono la qualifica alla quale è finalizzato il contratto.
Le spese sostenute per la formazione sono escluse dalla base per il calcolo IRAP.
L’apprendista deve avere un’età compresa tra 18 e 30 anni non ancora compiuti, 17 se in possesso di qualifica professionale e non deve aver avuto nei 12 mesi precedenti l’avvio del contratto, rapporti di lavoro subordinato con l’azienda che riceve il contributo.
L’assunzione deve avvenire tramite contratti di lavoro di apprendistato a tempo indeterminato che consentono lo svolgimento di attività di ricerca ed esperienze professionali, nonché il conseguimento di titoli di studio di alta formazione:
- diploma di istruzione secondaria superiore,
- titoli per la specializzazione tecnica superiore (ITS e IFTS),
- titoli di studio universitari (laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico, master di I e II livello, dottorato di ricerca).
Una volta conseguito il titolo o al termine del progetto di ricerca, se non viene esercitata la facoltà di recesso il rapporto prosegue come subordinato a tempo indeterminato.
La formazione dell’apprendista deve svolgersi nell’ambito dell’orario di lavoro ed il percorso formativo deve essere progettato in ragione delle esigenze aziendali. Il periodo minimo di formazione è di 6 mesi. Le Regioni, in accordo con parti sociali e gli organi istituzionali tra cui università e istituzioni scolastiche e formative devono regolamentare l’iter formativo. Ove ciò non dovesse avvenire, la durata massima è rimandata a convenzioni tra datore di lavoro e/o associazione datoriale più rappresentativa e singola istituzione formativa.
La domanda di contributo deve essere presentata entro il 31 dicembre 2014, utilizzando esclusivamente la piattaforma web FixoL4.italialavoro.
In caso di esaurimento fondi, prima della scadenza, la notizia sarà comunicata sul sito di Italia Lavoro.
La procedura è a sportello e la graduatoria riporterà l’ordine cronologico di presentazione delle domande. L’elenco delle imprese ammesse verrà pubblicato sul sito di Italia Lavoro.
Il contributo verrà erogato o in un’unica soluzione anticipata se la richiesta verrà accompagnata da garanzia bancaria o assicurativa della durata di almeno 24 mesi dalla data di assunzione (il contributo arriverà entro 120 giorni) o in un’unica soluzione posticipata. In tal caso il contributo arriverà entro 120 decorrenti dal sessantesimo giorno successivo alla chiusura del primo anno di apprendistato.
Non è ammessa la sostituzione del lavoratore per cui è concesso il contributo. Nell’ipotesi in cui l’azienda abbia scelto l’erogazione anticipata, dovrà restituire a Italia lavoro:
- l’intero contributo riconosciuto in caso di interruzione del rapporto di lavoro nei primi 6 mesi dalla stipula del contributo
- un importo proporzionale al periodo intercorso tra la data delle dimissioni/licenziamento e il periodo di 12 mesi, qualora l’interruzione avvenga decorsi 6 mesi dalla stipula del contratto.
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